
CGIL nota di commentoSi tratta del reddito di ultima istanza.Vi ricordiamo che il 20 marzo scorso, sempre in riferimento alle risorse dell’art. 44, erauscito un altro Decreto interministeriale che indicava i benefici a favore dei professionisti iscritti alleCasse.Il decreto interministeriale di marzo, lo ricordiamo, destinava una indennità di 600 euro ai:1) lavoratori che avessero percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo,non superiore a 35.000 euro la cui attività fosse stata limitata dai provvedimenti restrittiviemanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;2) lavoratori che avessero percepito nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivocompreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e avessero cessato o ridotto o sospeso, ai sensidell’articolo 2, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenzadell’emergenza epidemiologica da COVID-19.